IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
l. La presente legge prescrive misure per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento
luminoso sul territorio regionale derivante dall'uso degli impianti di illuminazione
esterna di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli a carattere pubblicitario, che oltre
a ridurre i consumi energetici, perseguono la finalità di tutelare e migliorare
l'ambiente e di consentire il miglior svolgimento delle attività di ricerca e divulgazione
scientifica degli osservatori astronomici, professionali e non professionali.
Art. 2
(Definizione)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per inquinamento luminoso
ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente
verso la volta celeste.
Art. 3
(Competenze della Regione)
1. Sono di competenza della Regione:
1. l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso
di cui all'articolo 5;
2. la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e la individuazione
delle relative zone di particolare protezione di cui all'articolo 6;
3. la concessione di contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici
di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste dal regolamento
di cui all'articolo 5;
4. la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione
e prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui all'articolo
8;
5. il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti
dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5.
Art. 4
(Competenze dei comuni)
1. Sono di competenza dei comuni:
a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle disposizioni del regolamento
di cui all'articolo 5;
b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della
disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;
c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici
e con le locali associazioni di astrofili, dell'adeguamento della progettazione,
installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna alle norme
transitorie di cui all'articolo 12;
d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione
esterna dal regolamento m cui all'articolo 5;
e) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10.
Art. 5
(Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione
adotta il regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, il
quale definisce: a) le norme tecniche per la progettazione, l'installazione e la
gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati; b) le tipologie
degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi
quelli a scopo pubblicitario; c) i criteri per l'individuazione delle zone di particolare
protezione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 6, comma 3; d) le misure
da applicare nelle zone di protezione di cui all'articolo 6, comma 3; e) le modalità
ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme tecniche di cui
alla lettera a); f) i termini per l'integrazione dei regolamenti edilizi comunali
con le disposizioni contenute nel regolamento stesso.
Art. 6
(Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare
protezione)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, presso il competente
dipartimento della Regione Lazio, l'elenco degli osservatori astronomici ubicati
nell'ambito territoriale regionale, in cui sono indicati: a) gli osservatori astronomici
professionali di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente legge;
b) gli osservatori astronomici non professionali di cui all'allegata B, che forma
parte integrante della presente legge.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale
ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) L'aggiornamento
è effettuato anche su proposta, rispettivamente, della Società Astronomica Italiana
(SALT) per gli osservatori astronomici professionali e dell'Unione degli Astrofili
Italiani (UAI) per gli osservatori astronomici non professionali.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000,
le zone di particolare protezione degli osservatori astronomici indicati nell'elenco
istituito ai sensi del comma 1. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata
sul BUR. 4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare
protezione di cui al comma 3 sono indicate in chilometri di raggio dal centro degli
osservatori professionali e non professionali negli allegati A e B.
Art. 7
(Contributi regionali ai comuni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
5, la Regione concede ai comuni contributi, nei limiti dell'apposito stanziamento
di bilancio, per l'adeguamento alle norme tecniche previste dal regolamento stesso,
degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti a tale data, in misura
non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. 1 contributi di cui al comma 1, sono concessi in via prioritaria: a) ai comuni
che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 hanno già
adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso; b) ai comuni il
cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione
individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
3. Per ottenere i contributi di cui al comma 1, i comuni presentano domanda alla
Regione entro il termine previsto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12
concernente: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000", con l'indicazione degli interventi
da realizzare, nonché della relativa spesa.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
3, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione, ai fini
del riparto dei contributi.
Art. 8
(Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione
dell'inquinamento luminoso)
1. Per favorire la conoscenza delle problematiche relative all'inquinamento luminoso
e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e prevenzione
dell'inquinamento stesso, la Regione provvede ad organizzare campagne promozionali:,
convegni, e seminari ed a promuovere altre iniziative di carattere divulgativo,
anche in collaborazione con i comuni, con gli enti operanti nel settore dell'illuminazione,
con gli osservatori astronomici e con le associazioni di astrofili.
Art. 9
(Controllo della Regione)
1. La Regione, nell'ambito dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali,
esercita il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti
previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5. In particolare,
in caso di inosservanza. da parte dei comuni dei termini e delle modalità, previsti
dal regolamento stesso, per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere
e) ed f), il competente organo regionale provvede in via sostitutiva ai sensi della
vigente normativa in materia.
Art. 10
(Sanzioni)
1. In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dal
regolamento di cui all'articolo 5, degli impianti di illuminazione esterna esistenti
alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, alle norme tecniche ivi contenute,
il comune, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, applica la sanzione
amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.
2. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5, l'installazione o la modifica degli impianti
di illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta
l'applicazione, da parte del comune, della sanzione di cui al comma 1. 3. 1 proventi
delle sanzioni di cui al presente articolo, introitati dai comuni ai sensi dell'articolo
182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente: "Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo",
sono prioritariamente impiegati dai comuni stessi per l'adeguamento degli impianti
pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche del regolamento di cui all'articolo
S.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito
il capitolo numero 51530, denominato: "Contributi per la riduzione e prevenzione
dell'inquinamento luminoso", con lo stanziamento di lire 100 milioni nel bilancio
di previsione 2000 della Regione.
2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo
dal capitolo numero 52152 del bilancio di previsione del 2000 della Regione.
Art. 12
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, per
la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna
pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare
protezione di cui all'articolo 6, comma 4 riportate negli allegati A e B, devono
essere osservati i seguenti criteri tecnici: a) per gli impianti di illuminazione
con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa
consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre; b) per gli impianti di illuminazione
con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm
a 95° ed oltre; c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi
tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 100°; d) per gli
impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori
di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90° - 0
cd/klm a 95° ed oltre; e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici
privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato
valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del
flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/klm
e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento,
alle ore 23.00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato
valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera
e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00, ovvero, in occasione
di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno,
oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del comune; g) per gli impianti
di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso
diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata,
purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo
illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00; h) per
le insegne pubblicitarie. di non specifico e di indispensabile uso notturno: spegnimento
alle ore 24,00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che
si svolgono dopo tale orario: spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in
caso di insegne non dotate di luce interna: illuminazione dall'alto verso il basso
e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti
o fissi di qualsiasi tipo e potenza.
2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere
obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici
in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento
dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora
legale e di lampade con rapporto l/w non inferiore a 90. 3. Nelle zone di particolare
protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B devono
essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna
pubblici e privati, i seguenti parametri: a) per gli impianti di illuminazione con
impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita
0 cd/klm a 90° ed oltre; b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne:
massima emissione consentita 2 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre; c) per gli
impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione
consentita 25 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 95°; d) per gli impianti di illuminazione
con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro:
massima emissione consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre; e) per gli impianti di illuminazione
di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale
o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal
basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 24,00 luminanza massima 1
cd/mq f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare
e comprovato valore artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici
o monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria di sistemi ad emissione
rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro
delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23,00 nel periodo di ora
solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile,
flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata,
purché non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo
illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso
di superficie regolare; g) per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23,00
nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale. 4. Tutti
gli impianti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente
muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il risparmio energetico, ma con
orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con l'uso di sole lampade al sodio. 5.
Fino alla data di cui al comma 1, nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo
6, comma 4, riportate negli allegati A e B, i comuni promuovono, anche di concerto
con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili,
l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri
tecnici di cui ai commi 3 e 4. 6. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla data. di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
5, la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito
ai sensi dell'articolo 11, previa determinazione con deliberazione di Giunta regionale
di specifici criteri e modalità, può concedere contributi per l'adeguamento alle
norme della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti 7.
I contributi di cui al comma 6 sono concessi in via prioritaria: a) ai comuni che
hanno già approvato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso; b) ai
comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare
protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B.
Art. 13
(Modificazioni alla l.r. 14/1999)
1. Dopo la sezione VII del capo IV, del titolo N, della l.r. 14/1999, è inserita
la seguente: "Sezione VII bis (Inquinamento luminoso)
Art. 115 bis
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati
alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo,
le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'adozione del regolamento
di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso; b) la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco degli osservatori astronomici e la individuazione delle relative zone
di particolare protezione; c) la concessione di contributi ai comuni per l'adeguamento
degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste
dalla normativa vigente in materia d) la divulgazione delle .problematiche e della
disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso; e)
il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti
dalla normativa, vigente.
Art. 115 ter
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si- intendono attribuiti
ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le
funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e
non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni
ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti: a) l'integrazione del
regolamento edilizio in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione
dell'inquinamento luminoso ; b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione
delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento
luminoso; c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici
e con le locali associazioni di astrofili dell'adeguamento della progettazione,
installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna, secondo
quanto stabilito dalle normative vigenti in materia; d) la vigilanza sul rispetto
delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dalle disposizioni
previste dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni amministrative
conseguenti alla violazione delle disposizioni stesse.". Il visto del Commissario
del Governo è stato apposto il 7 aprile 2000. La presente legge regionale sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 13 aprile 2000